L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 30/05/2019 n. 54/E, ha istituito il codice tributo 6895 affinché i titolari di reddito d’impresa, i titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  e gli  esercenti  attività  agricole possano  utilizzare in compensazione con il mod.F24 il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma che ha interessato alcuni territori del Centro Italia ai sensi dell’articolo  11  comma  3,  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.

Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24.

Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.