L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 120707/2025 del 12 marzo, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Inoltre, ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

Le indicazioni di riferimento per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, di seguito esposte, non si discostano da quelle degli anni precedenti.

Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2025 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2024 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione, osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento. 

Inoltre, i sostituti d’imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate al sostituto d’imposta stesso. 

Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. 

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.  

Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.