Se l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti, tutele crescenti anche per gli assunti prima del Jobs Act
A cura della redazione
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 19 marzo 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 23/2015, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio al 7.3.2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La Sezione lavoro del Tribunale di Lecce aveva censurato tale disciplina deducendo la violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall’art. 1, c. 7, lett. c), della L. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act). Secondo il Tribunale, l’oggetto della delega, in quanto circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani” assunti a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (7 marzo 2015, appunto), sarebbe violato nella misura in cui il nuovo regime si applica anche a lavoratori assunti prima di tale data, ma in piccole imprese che, solo successivamente, abbiano superato la soglia di quindici dipendenti occupati nell’unità produttiva.
Secondo la delega legislativa, la disciplina dei licenziamenti doveva essere rivista «per le nuove assunzioni» in un assetto a doppio regime, ispirato alla logica secondo cui i lavoratori in servizio alla data del 7.3.2015, che già avessero la tutela reintegratoria ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l’avrebbero conservata immutata anche in caso di licenziamenti intimati successivamente; mentre ai lavoratori assunti ex novo, a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova più limitata disciplina del decreto legislativo.
Questo duplice e parallelo regime di tutela è stato già esaminato dalla Corte con riferimento ai licenziamenti collettivi, in quanto “licenziamenti economici”, nella sentenza n. 7/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, c. 1, e 10 del D.Lgs. 23/2015, sollevate denunciando la violazione del medesimo criterio di delega.
Nella sentenza n. 44/2024, ora pubblicata, la Corte considera essere in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7.3.2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dall’ottavo e nono comma dell’art. 18 e, quindi, ad essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla L. 604/1966. In particolare, la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art. 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l’avesse alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina).
In tal modo, da una parte non c’è stata una regressione in peius per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della L. 604/1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare.
Quindi, non è violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, non si applica l’art. 18 Statuto dei Lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.
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