La gestione delle assenze per malattia o infortunio dei dipendenti è spesso teatro di contenziosi, soprattutto quando emerge che il lavoratore svolge attività lavorative o extralavorative durante il periodo di assenza. Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente con la sentenza n. 28255 del 4 novembre 2024, chiarendo i presupposti per l’avvio di un procedimento disciplinare e il conseguente licenziamento.

Attività incompatibili con la malattia: i requisiti per il licenziamento

Svolgere attività durante l’assenza per malattia o infortunio non costituisce automaticamente una violazione disciplinare. Per configurare un illecito, è necessario che le condotte:

  1. Facciamo presumere la simulazione della malattia oppure
  2. Siano idonee a ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

Il datore di lavoro, in caso di sospetta irregolarità, ha l’onere di dimostrare che la malattia è simulata o che le attività svolte hanno effettivamente compromesso il recupero del dipendente.

La valutazione ex ante: un principio chiave

La Cassazione ha sottolineato l’importanza di una valutazione ex ante degli effetti delle condotte del lavoratore, basata sulla natura della patologia e delle mansioni svolte. Questo significa che il giudizio deve considerare le condizioni mediche e terapeutiche al momento dei fatti contestati, senza attribuire rilevanza a diagnosi o prescrizioni successive.

Il caso della sentenza n. 28255/2024

Nel caso esaminato, una dipendente assente per un trauma contusivo alla spalla destra è stata oggetto di indagini da parte di un’agenzia investigativa, che ha documentato comportamenti come portare borse e sacchetti con il braccio destro, condurre una bicicletta e utilizzare il carrello della spesa.

Nonostante tali condotte, la Cassazione ha stabilito che esse non avevano compromesso il recupero clinico o il rientro al lavoro. Decisivi, in questo senso, due elementi:

  • Assenza di prescrizioni limitative da parte dell’INAIL al momento degli accertamenti investigativi.
  • Conformità delle condotte alle terapie in corso, come confermato da perizie mediche svolte successivamente.

La successiva diagnosi di una lesione alla cuffia della spalla è stata considerata irrilevante, poiché non direttamente collegabile ai comportamenti contestati.

Gli obblighi contrattuali e l’attività lavorativa

Un’ulteriore considerazione riguarda l’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà e non concorrenza nel caso in cui il lavoratore svolga un’altra attività lavorativa durante la malattia. Questo aspetto è indipendente dalla compatibilità con l’assenza per motivi di salute e va valutato separatamente.

Conclusioni operative per i datori di lavoro

La sentenza ribadisce che prima di avviare un procedimento disciplinare, il datore di lavoro deve condurre un’attenta analisi delle condotte del dipendente, verificandone la concreta incidenza sul processo di guarigione. Indagini frettolose o basate su presupposti incerti rischiano di rendere il licenziamento nullo e rafforzare la posizione del lavoratore in un eventuale contenzioso.