Con la sentenza n. 41172 dell’8 novembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta in un caso di omicidio colposo derivante da un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile. L’incidente, causato dal crollo di una parete non adeguatamente puntellata, ha portato al decesso di un operaio, evidenziando gravi carenze nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

I fatti del caso

L’incidente risale al 2013, durante i lavori di ristrutturazione di un immobile. La parete crollata, lasciata in piedi dopo la demolizione delle altre strutture, era priva di fondazioni e di un adeguato supporto, nonostante le condizioni del terreno fossero rese instabili dalle piogge. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice non aveva predisposto un piano operativo di sicurezza (POS), né adottato misure per il consolidamento del terreno o per il coordinamento con l’impresa subappaltatrice.

La Corte di Appello di Palermo aveva già confermato la condanna del datore di lavoro a un anno di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, ritenendolo responsabile dell’infortunio.

I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: i doveri del committente in materia di sicurezza non annullano la posizione di garanzia del datore di lavoro. Anche in presenza di altre figure titolari di obblighi di sicurezza, come il coordinatore per la sicurezza, il datore di lavoro rimane responsabile per intero fino a quando persista il rapporto di lavoro con i dipendenti.

Secondo la Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro sussiste in quanto primo destinatario degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nel caso specifico, è stata confermata la colpa del datore di lavoro per:

  1. Mancata redazione del POS, essenziale per valutare e prevenire i rischi specifici del cantiere.
  2. Omessa adozione di misure di sicurezza, tra cui il puntellamento della parete crollata.
  3. Carenza di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, elemento critico in un contesto caratterizzato da rischio interferenziale.

Il ruolo della posizione di garanzia

La Corte ha chiarito che il datore di lavoro non può esimersi dalle proprie responsabilità appellandosi alla presenza di altre figure con ruoli di garanzia, come il coordinatore per la sicurezza. La normativa di riferimento, il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), stabilisce infatti che ogni garante è obbligato ad impedire l’evento fino a quando il rapporto che ha legittimato la sua posizione non sia cessato. La mancata predisposizione di misure di sicurezza adeguate è stata ritenuta causalmente collegata al decesso dell’operaio.

Le conseguenze processuali

Il ricorso del datore di lavoro, basato su una presunta delega delle responsabilità al coordinatore per la sicurezza, è stato rigettato dalla Cassazione, che ha confermato sia la condanna penale sia l’obbligo di risarcimento nei confronti dell’INAIL, costituitasi parte civile.

Le implicazioni per la sicurezza nei cantieri

Questa sentenza rafforza il principio secondo cui il datore di lavoro è il primo responsabile della sicurezza dei propri dipendenti, indipendentemente dalla presenza di altre figure preposte. Per evitare situazioni analoghe, è essenziale che le imprese:

  • Predispongano piani operativi di sicurezza completi e adeguati.
  • Garantiscano il coordinamento tra le imprese presenti nei cantieri.
  • Applichino rigorosamente le misure di prevenzione richieste dalla normativa.

La sentenza n. 41172/2024 rappresenta un monito per il settore edile e un richiamo alla necessità di un approccio rigoroso alla gestione della sicurezza sul lavoro, a tutela dei lavoratori e della legalità.