Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti fondamentali che accompagnano sostanze e miscele, redatte dai rispettivi fabbricanti, e che forniscono una serie di informazioni per un loro utilizzo sicuro, a tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Dallo scorso 1° Gennaio 2023 tutte le schede devono essere conformi all’allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento 878/2020.

Cosa tratta?

Nel 2020 è stato pubblicato il Regolamento 2020/878, che è andato a sostituire l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L’applicazione di tale regolamento è iniziata a partire dal 1° gennaio 2021 ed è da poco concluso il periodo transitorio di 2 anni, nei quali le schede potevano ancora essere redatte in conformità al Regolamento 2015/830. Dallo scorso 1° Gennaio 2023 quindi tutte le schede di sicurezza dovrebbero essere conformi alle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/878.

Nel dettaglio queste novità riguardano:

  • SEZIONE 1.1 - Se una miscela ha un identificatore unico di formula (UFI) e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere fornito in questa sottosezione.
  • SEZIONE 2.3 - se la sostanza è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, a causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino, nonché se la sostanza è una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino, va indicato nella presente sottosezione. Per una miscela occorre fornire informazioni per ciascuna delle sostanze presenti nella miscela in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.
  • SEZIONE 3 – Se sono disponibili, bisogna indicare i limiti di concentrazione specifici, il fattore M, le stime della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Reg. (CE) 1272/2008.
  • Inoltre, se la sostanza è registrata e fa riferimento a una nanoforma, dovranno essere indicate le caratteristiche delle particelle che la costituiscono, come descritto nell’allegato sopra citato.
  • SEZIONE 9 – Oltre ai parametri chimico – fisici sono state aggiunte anche alcune caratteristiche di sicurezza, come ad esempio a) sensibilità meccanica: b) temperatura di polimerizzazione autoaccelerata; c) formazione di miscele polvere / aria esplosive; d) Riserva acida / alcalina; e) Velocità di evaporazione; f) miscibilità; g) conduttività; h) corrosività; i) gruppo di gas; j) potenziale di ossido-riduzione; k) potenziale di formazione di radicali; l) proprietà fotocatalitiche.
  • Per alcune categorie di sostanze invece vengono specificate quali caratteristiche andrebbero indicate. Per i perossidi organici, ad esempio, viene consigliato di inserire l’indicazione TDAA, ovvero la temperatura di decomposizione, ma anche le proprietà di detonazione, di deflagrazione, l’effetto del riscaldamento in ambiente confinato e la potenza esplosiva.
  • SEZIONE 11.2 e 12.6 – Vanno inserite in queste due nuove sezioni, se pertinenti, le informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Quando entra in vigore

Il periodo di applicazione del Regolamento (UE) 2020/878 è iniziato il 1° Gennaio 2021 ed è definitivamente entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

Indicazioni operative

Le schede di sicurezza rappresentano uno strumento utile per il Datore di Lavoro al fine di conoscere tutte le informazioni su sostanze e miscele, a partire dal loro corretto utilizzo, manipolazione, stoccaggio fino al loro smaltimento come rifiuto.

Il primo responsabile della corretta elaborazione delle SDS è chi immette sul mercato una sostanza o miscela e quindi potrebbe essere il fabbricante o l’importatore. Poi però tutti i soggetti a valle della catena, come i distributori, devono comunque accertare l’adeguatezza delle schede.

I controlli delle autorità vengono svolti pertanto non solo nei luoghi di lavoro ma anche negli ambiti della fabbricazione e della distribuzione, in cui, nonostante i progressi fatti negli anni, si trovano ancora diverse non conformità.

Dal 1° Gennaio 2023 tutte le schede dati di sicurezza devono essere conformi al nuovo Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878.

 

Si rimanda al “Regolamento (UE) 2020/878” e alle Linee Guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza – Versione 4.0” in allegato per tutti i dettagli.