L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 9 dicembre 2024 una nota che chiarisce alcuni punti già trattati dalla circolare n.4/2024, in particolare riguardo al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le eccezioni che garantiscono l’operatività di cantiere

Come sappiamo, per le imprese per cui risulta applicabile il requisito della patente a crediti, per l’esecuzione di lavori in cantieri mobili e temporanei, è possibile lavorare se si hanno almeno 15 crediti sulla propria patente. Ricordiamo, che al momento dell’entrata in vigore, sono stati affidati 30 crediti a tutte le imprese e lavoratori autonomi che abbiamo fatto richiesta della patente.

Il decreto ha però previsto delle eccezioni, la prima delle quali dovuta al fatto che il rilascio della patente non è immediato, per cui il comma 2 dell’art.27 riporta che “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”.

Si aggiunge che, secondo il comma 10 dell’art.27, è possibile il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, anche con meno di 15 crediti, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Il valore viene stabilito rispetto al contratto o il capitolato dello specifico appalto o subappalto.

Si specifica che quest’ultima eccezione non è applicabile a chi non abbia fatto richiesta della patente o ne risulti comunque privo.

Il regime sanzionatorio

Con le modifiche al Testo Unico introdotte dal D.L. n. 19/2024, vengono previsti diversi tipi di sanzione in caso di mancato adempimento degli obblighi correlati all’introduzione della patente a crediti:

  1. sanzione amministrativa;
  2. provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere;
  3. sospensione e revoca della patente.

La sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08, deve essere calcolata a partire dal contratto sottoscritto dal trasgressore, al netto dell’IVA. Se nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione prenderà a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

A tal proposito va altresì evidenziato che, in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008:

  • Azienda Sanitaria Locale di competenza;
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • Corpo nazione dei Vigili del Fuoco;
  • Gli altri enti previsti dall’articolo per settori specifici.

Il documento fornisce informazioni dettagliate su come effettuare il pagamento.

Per quanto riguarda il provvedimento interdittivo, questo è previsto dall’27 commi 10 e 11; il comma 11 specifica che l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici è prevista per un periodo di sei mesi. Il personale ispettivo dovrà allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento.

In relazione ad eventuali provvedimenti di sospensione (o archiviazione ad esito dell’istruttoria effettuata) e di revoca della patente, il documento rinvia alla circola n.4/2024 e a futuri chiarimenti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

La nota ribadisce l’obbligo in capo al committente o responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o dell'attestazione di qualificazione SOA per le imprese esenti dall’obbligo di patente. Chiarisce inoltre le sanzioni previste specificatamente per committenti e responsabili dei lavori che non ottemperano a questo obbligo:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91 se gli appaltatori o i subappaltatori risultano privi della patente o di documento equivalente o nel caso abbiamo la patente con meno di 15 crediti;
  • la sanzione non viene applicata qualora il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15 solo dopo l’affidamento dei lavori.