Sanzioni meno onerose per gli omessi contributi
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n.1 del 3 gennaio 2025, facendo seguito al DM 10 dicembre 2024 che ha fissato al 2%, a partire dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., ha ricordato che tale misura ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per le esposizioni debitorie pendenti al 1° gennaio u.s., tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
La nuova misura degli interessi legali si applica anche in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, come previsto dall’art. 116, c. 10, L. 388/2000, modificato dal DL 19/2024 (L. 56/2024) a decorrere dal 1° settembre u.s., condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.
Si ricorda che prima di detta modifica, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.
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