Novità in materia di comunicazione dei dati ambientali e creazione di un portale sulle emissioni industriali
A cura della redazione
Pubblicato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali
Cosa tratta?
Il Regolamento (UE) 2024/1244 stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali a livello dell’Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso pubblico a tali dati.
L’obiettivo del Regolamento è migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione del portale, agevolando in tal modo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione.
Il Regolamento abrogherà il Regolamento UE 166/2006, in attuazione del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
All’interno del portale confluiranno i dati relativi alle emissioni convogliate e diffuse di sostanze inquinanti, sui rifiuti trasportati fuori sito, sulla presenza di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue, sull’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche, nonché sull’utilizzo delle materie prime dei singoli Stati Membri e dei singoli insediamenti o complessi produttivi.
Quando entra in vigore?
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque, il 22 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Indicazioni operative
Il provvedimento individua le attività industriali soggette alle comunicazioni delle emissioni all'Autorità nazionale competente, nonché gli inquinanti monitorati.
Come previsto dall’art. 6, ciascun gestore di un’installazione che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I al regolamento stesso, che raggiunge o supera le soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, e che emette una delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alle soglie applicabili o supera le soglie di rifiuti di cui alla lettera b) del art.6, comunica annualmente alla propria autorità competente almeno le informazioni e i dati seguenti, a meno che tali informazioni o dati non siano già a disposizione dell’autorità competente stessa:
- i dati sull’emissione nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II;
- i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno per complesso o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno per complesso;
- i dati sui trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante di cui all’allegato II;
- i dati sull’utilizzo di acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti;
- le informazioni contestuali (es. volumi di produzione, ore di operatività, ecc.);
- i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, ove disponibili.
- informazioni sul complesso cui appartiene l’installazione.
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