La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4510 del 21 febbraio 2008, ha stabilito che nel caso di assenze per malattia verificatesi a cavallo di due successivi contratti collettivi l'equitativa fissazione del c.d. "termine esterno" del periodo di comporto, parametrato alla durata del contratto collettivo, non preclude il calcolo del periodo di comporto delle assenze complessive del lavoratore, sebbene iniziate prima dell'entrata in vigore del secondo contratto. Nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, sebbene la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori. Il divieto di deroga "in peius" posto dall'art. 2077 c.c. riguarda esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo.