Il bonus nuovi assunti al sud opera al momento dell'assunzione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 61 del 23/12/2008, ha risposto a un interpello promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, riguardante l'efficacia del credito d'imposta istituito per le nuove assunzioni nel 2008 in soprannumero (rispetto alla media del 2007) nelle aree svantaggiate (art. 2, cc. 539-547, L. 244/2007. In particolare il Ministero ha precisato che il beneficio, nel rispetto delle prescritte condizioni, è applicabile, agli assunti nel 2008 in soprannumero, automaticamente, in quanto l'art. 37-bis, c. 2, della L. 31/2008 (conversione, con modificazioni, del D.L. 248/2007, c.d. mille proroghe), abrogando il c. 548 dell'art. 2 della L. 244/2007 non condiziona più l'applicazione del beneficio all'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione Europea (il credito può essere concesso qualora risultino rispettate le condizioni e i limiti previsti dal regolamento CE 2204/2002).
Ne consegue, continua il Ministero, che il diritto al beneficio opera già al momento dell'assunzione (se successiva al 1°.1.2008), salvo i controlli che possono essere disposti dall'Agenzia delle Entrate in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla norma.
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