770/2025: semplificata la compilazione del quadro ST
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza del 770/2025, che i sostituti d’imposta dovranno trasmettere entro il prossimo 31 ottobre 2025 per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Di seguito segnaliamo le novità di maggior interesse per l’area paghe.
Quadri ST e SV
Dovranno essere riportate anche le imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E).
Per la compilazione del punto 10 (note) non potranno più essere utilizzati il codice F (ripresa versamenti sisma Centro Italia 2016) e il codice N (presenza nello stesso rigo di dati su rate residue addizionali Irpef, saldo e primo acconto Irpef, …), mentre potrà essere utilizzato il nuovo codice M (conguaglio entro due mesi dalla cessazione da parte delle Amministrazioni dello Stato).
Eliminate le precedenti istruzioni riferite alle modalità di compilazione del 770 da parte del cessionario, nel caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.
Per la compilazione dei punti 15 e 16 (sospensione), in luogo dei numerosi codici preesistenti, viene previsto il solo codice 20, da utilizzare se il sostituto si è avvalso della sospensione prevista da una o più disposizioni e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 precedenti utilizzando nel campo 15 i codici da 1 a 15.
Per quanto riguarda la seconda sezione (addizionali regionali), non è più presente il punto 13 (codice regione).
Quadro SX
Nel rigo SX1 viene introdotta la colonna 7 (indennità tredicesima mensilità), dove deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd Bonus Natale). L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 725 delle CU trasmesse (nuovo tracciato, momentaneamente non disponibile).