Il 29 gennaio 2025 si sono incontrate le parti Associazione scuole di italiano come lingua seconda (ASILS) e Federazione Nazionale UGL Scuola per stipulare il rinnovo del CCNL per il personale delle Scuole e corsi di lingue, Scuole e centri di formazione, Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico.  

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nelle tabelle allegate:

 

MINIMI AREA PRIMA (SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI):

Livelli

Paga Base 1.2.2025

Paga Base 1.5.2025

Paga Base 1.5.2026

Paga Base 1.5.2027

1

1.118,00

1.161,00

1.204,00

1.247,00

2

1.149,00

1.193,00

1.237,00

1.281,00

3

1.206,00

1.252,00

1.298,00

1.344,00

 

MINIMI AREA SECONDA (SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E EDUCAZIONE):

Livelli

Paga Base 1.2.2025

Paga Base 1.5.2025

Paga Base 1.5.2026

Paga Base 1.5.2027

3

1.305,00

1.355,00

1.405,00

1.455,00

4

1.378,00

1.431,00

1.484,00

1.537,00

5

1.430,00

1.485,00

1.540,00

1.595,00

6

1.430,00

1.485,00

1.540,00

1.595,00

 

MINIMI AREA TERZA (SERVIZI DIRETTIVI):

Livelli

Paga Base 1.2.2025

Paga Base 1.5.2025

Paga Base 1.5.2026

Paga Base 1.5.2027

6

1.430,00

1.485,00

1.540,00

1.595,00

7

1.544,00

1.603,00

1.662,00

1.721,00

 

 

 

Indennità di Vacanza Contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione: Indennità di vacanza contrattuale, pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all’elemento retributivo nazionale che dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, sarà elevato al 50% (si veda esempio di calcolo – art. 5 del CCNL vigente).
Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
Relativamente al periodo 1.5.2024 – 31.1.2025, ai lavoratori viene esclusivamente riconosciuta, a compensazione di qualsiasi incremento del costo della vita, la c.d. indennità temporanea di vacanza contrattuale, parti ad € 75,00. Tale indennità compensa i lavoratori degli aumenti retributivi previsti con decorrenza 1.2.2025.