RINNOVATO IL CCNL LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI
A cura della redazione
Il 25 gennaio 2024 si sono incontrate le parti CONFAPI ANIEM, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, per stipulare l’ipotesi di verbale di accordo per la definizione della parte economica del CCNL materiali da costruzione.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
Par. |
Minimi |
Contingenza |
||
1.1.2024 |
1.1.2025 |
|||
AS |
220 |
2.199,61 |
2.243,29 |
534,84 |
A |
185 |
1.849,66 |
1.886,39 |
528,01 |
B |
151 |
1.509,73 |
1.539,71 |
521,40 |
CS |
143 |
1.428,18 |
1.456,57 |
517,58 |
C |
136 |
1.358,73 |
1.385,73 |
517,52 |
D |
126 |
1.262,86 |
1.287,87 |
515,99 |
E |
117 |
1.170,76 |
1.193,99 |
514,04 |
F2 |
100 |
1.001,73 |
1.021,58 |
511,74 |
Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992). Ai lavoratori della categoria F sono dovute, oltre al minimo tabellare, € 4,14 a titolo di superminimo collettivo. I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza in categoria F non superiore a 12 mesi. |
Una tantum
A sostegno del potere d’acquisto, ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate, verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di € 600,00 lordi.
Tale somma verrà erogata in 3 tranches con le seguenti decorrenze:
- € 300,00 lordi, febbraio 2024;
- € 150,00 lordi, aprile 2024;
- € 150,00 lordi, settembre 2024.
Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese, rateo dovuto al 100%; assunti dal 16, rateo non dovuto).
Gli importi saranno riproporzionati per i lavoratori part time.
La suddetta somma una tantum è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
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