Il 25 gennaio 2024 si sono incontrate le parti CONFAPI ANIEM, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, per stipulare l’ipotesi di verbale di accordo per la definizione della parte economica del CCNL materiali da costruzione.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Area professionale

livelli

Par.

Minimi

Contingenza

1.1.2024

1.1.2025

Area direttiva

3

210

2.212,53

2.266,08

533,43

2

188

1.980,60

2.028,54

530,24

1

172

1.812,73

1.856,59

523,11

Area concettuale

3

163

1.717,64

1.759,21

523,11

2

157

1.654,57

1.694,61

523,11

1

149

1.570,14

1.608,14

519,55

Area specialistica

3

140

1.475,02

1.510,72

519,46

2

134

1.412,95

1.447,12

517,65

1

129

1.359,56

1.392,46

517,65

Area qualificata

2

121

1.274,13

1.304,99

515,49

1

116

1.221,72

1.251,30

515,49

Area esecutiva

1

100

1.054,43

1.079,93

513,24

Agli appartenenti al gruppo 1 dell’Area Esecutiva sono erogate € 7,75 mensili a titolo di superminimo collettivo di gruppo.

Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

 

Una tantum

A sostegno del potere d’acquisto, ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate, verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di € 600,00 lordi.

Tale somma verrà erogata in 3 tranches con le seguenti decorrenze:

- € 300,00 lordi, febbraio 2024;

- € 150,00 lordi, aprile 2024;

- € 150,00 lordi, settembre 2024.

Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese, rateo dovuto al 100%; assunti dal 16, rateo non dovuto).

Gli importi saranno riproporzionati per i lavoratori part time.

La suddetta somma una tantum è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.