Il 25 gennaio 2024 si sono incontrate le parti CONFAPI ANIEM, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, per stipulare l’ipotesi di verbale di accordo per la definizione della parte economica del CCNL materiali da costruzione.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Cat.

Par.

Minimi

Contingenza

1.1.2024

1.1.2025

AS

220

2.199,61

2.243,29

534,84

A

185

1.849,66

1.886,39

528,01

B

151

1.509,73

1.539,71

521,40

CS

143

1.428,18

1.456,57

517,58

C

136

1.358,73

1.385,73

517,52

D

126

1.262,86

1.287,87

515,99

E

117

1.170,76

1.193,99

514,04

F2

100

1.001,73

1.021,58

511,74

Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

Ai lavoratori della categoria F sono dovute, oltre al minimo tabellare, € 4,14 a titolo di superminimo collettivo.

I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza in categoria F non superiore a 12 mesi.

 

Una tantum

A sostegno del potere d’acquisto, ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate, verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di € 600,00 lordi.

Tale somma verrà erogata in 3 tranches con le seguenti decorrenze:

- € 300,00 lordi, febbraio 2024;

- € 150,00 lordi, aprile 2024;

- € 150,00 lordi, settembre 2024.

Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese, rateo dovuto al 100%; assunti dal 16, rateo non dovuto).

Gli importi saranno riproporzionati per i lavoratori part time.

La suddetta somma una tantum è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.