Il 25 gennaio 2024 si sono incontrate le parti CONFAPI ANIEM, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, per stipulare l’ipotesi di verbale di accordo per la definizione della parte economica del CCNL materiali da costruzione.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Livelli

Par.

Minimi

1.1.2024

1.1.2025

I Area Direzione

 

 

 

1

210

2.738,48

2.795,46

2

189

2.536,26

2.587,54

II Area Coordinamento

 

 

 

3

154

2.160,62

2.202,40

4

146

2.056,63

2.096,24

III Area Specialistica

 

 

 

5

136

1.977,95

2.014,85

IV Area qualificata

 

 

 

6

128

1.890,70

1.925,43

V Area esecutiva

 

 

 

7

118

1.781,39

1.813,41

8

100

1.586,01

1.613,14

Contingenza: valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale 31.7.1992), conglobata nel minimo.

Agli appartenenti al liv. 8 dovranno essere corrisposti ulteriori € 7,75 mensili lordi a titolo di superminimo collettivo di categoria.

 

Una tantum

A sostegno del potere d’acquisto, ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate, verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di € 600,00 lordi.

Tale somma verrà erogata in 3 tranches con le seguenti decorrenze:

- € 300,00 lordi, febbraio 2024;

- € 150,00 lordi, aprile 2024;

- € 150,00 lordi, settembre 2024.

Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese, rateo dovuto al 100%; assunti dal 16, rateo non dovuto).

Gli importi saranno riproporzionati per i lavoratori part time.

La suddetta somma una tantum è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.