RINNOVATO IL CCNL LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI
A cura della redazione
Il 25 gennaio 2024 si sono incontrate le parti CONFAPI ANIEM, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, per stipulare l’ipotesi di verbale di accordo per la definizione della parte economica del CCNL materiali da costruzione.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
Par. |
Minimi |
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1.1.2024 |
1.1.2025 |
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I Area Direzione |
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1 |
210 |
2.738,48 |
2.795,46 |
2 |
189 |
2.536,26 |
2.587,54 |
II Area Coordinamento |
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3 |
154 |
2.160,62 |
2.202,40 |
4 |
146 |
2.056,63 |
2.096,24 |
III Area Specialistica |
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5 |
136 |
1.977,95 |
2.014,85 |
IV Area qualificata |
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6 |
128 |
1.890,70 |
1.925,43 |
V Area esecutiva |
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7 |
118 |
1.781,39 |
1.813,41 |
8 |
100 |
1.586,01 |
1.613,14 |
Contingenza: valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale 31.7.1992), conglobata nel minimo. Agli appartenenti al liv. 8 dovranno essere corrisposti ulteriori € 7,75 mensili lordi a titolo di superminimo collettivo di categoria. |
Una tantum
A sostegno del potere d’acquisto, ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate, verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di € 600,00 lordi.
Tale somma verrà erogata in 3 tranches con le seguenti decorrenze:
- € 300,00 lordi, febbraio 2024;
- € 150,00 lordi, aprile 2024;
- € 150,00 lordi, settembre 2024.
Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese, rateo dovuto al 100%; assunti dal 16, rateo non dovuto).
Gli importi saranno riproporzionati per i lavoratori part time.
La suddetta somma una tantum è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
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