L'INAIL, con la nota 01/03/2010 n.1960, facendo seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 in merito alle agevolazioni contributive riconosciute alle imprese ubicate nelle zone svantaggiate, ha precisato che se il premio è stato versato in unica soluzione il 16 febbraio u.s. in sede di autoliquidazione utilizzando le percentuali di sconto comunicate sulle basi di calcolo (70% e 40%), il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo mod. F24 con le consuete modalità, fermo restando che è necessario verificarne la correttezza e l'attualità presso la competente sede dell'istituto assicurativo.
Come infatti si ricorderà la Legge 191/2009 ha previsto che l'agevolazione contributiva(per il periodo 1°/01/2010 - 31/07/2010) a favore delle imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate sia rispettivamente pari al  75% nel primo caso e al 68% nel secondo.
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 invece la riduzione passa rispettivamente al 70% e al 40%.
Nel caso in cui l'impresa non abbia versato il premio in sede di autoliquidazione 2010 in unica soluzione, ma abbia optato per il pagamento rateale al fine di calcolare l'esatto importo da versare per effetto della rideterminazione delle percentuali di sconto è necessario:
- ricalcolare l'autoliquidazione 2009/2010 per determinare il premio dovuto al netto dello sconto;
- il totale delle retribuzioni dichiarate come presunte per l'anno 2010 deve essere suddiviso in 7/12 e 5/12 (ai 7/12 deve essere applicata la percentuale del 75% per le PAT5 con codice di agevolazione 005 e del 68% per le PAT con codice di agevolazione 025, mentre ai 5/12 deve essere applicata la percentuale del 70% per le PAT con codice di agevolazione 005 e del 40% per le PAT con codice di agevolazione 025);
- detrarre dall'importo così ottenuto quanto già versato a titolo di prima rata;
- suddividere il residuo per le rate successive, da maggiorare degli interessi.