Deducibili anche i contributi per il rischio di non autosufficienza versati per i familiari del dipendente
A cura della redazione
Sulla GU n. 294 del 16.12.2024 è stato pubblicato il d.lgs.13 dicembre 2024, n. 192, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), in cui sono inserite anche previsioni di interesse per i redditi di lavoro dipendente.
Contributi ai fondi sanitati integrativi
Con un intervento sugli artt. 10 e 51 del Tuir, viene modificato il criterio di deducibilità dal reddito complessivo e dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi. Ai fini dell’esclusione dal reddito, si prevede infatti che i fondi siano iscritti all’Anagrafe istituita dal decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Non è più richiesto che eroghino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal predetto decreto.
Inoltre, per quanto riguarda nello specifico la deduzione dal reddito di lavoro dipendente, gli enti a cui sono versati i contributi devono avere finalità assistenziale in conformità ai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/20115 (ovvero stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oppure stipulati a livello aziendale con le RSA o le RSU), o di regolamento aziendale. Anche in tal caso, devono operare secondo i principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Contributi e premi per il rischio di non autosufficienza
Tramite una modifica della lettera f-quater) dell’art. 51, comma 2 Tuir, si dispone che sono deducibili i contributi e i premi versati dal datore a favore dei familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. Nella precedente formulazione, la deduzione era ammessa solo per il versamento di tali contributi o premi a favore della generalità dei dipendenti o loro categorie.
Beni prodotti dal datore e ceduti ai dipendenti
Viene modificato il criterio di valorizzazione dei beni prodotti dal datore e dei servizi da quest’ultimo offerti (art. 51, comma 3 del Tuir), nel caso di loro cessione o erogazione a favore dei dipendenti. Nel dettaglio, viene stabilito che siano valorizzati in base al prezzo medio praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Rimborso spese di trasporto nel caso di trasferta nel comune
Viene parzialmente riscritto il 5° comma dell’art. 51 del Tuir, prevedendo che le spese di trasporto sostenute in occasione di trasferte nel comune siano esenti ove comprovate e documentate. Non è più richiesto che debbano essere necessariamente comprovate da documenti provenienti dal vettore.
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