L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22/09/2016 n.78E, ha risposto a diversi quesiti relativi alla fruizione delle agevolazioni riconosciute alle aziende con sede od operanti nella c.d. zona franca urbana dell’Emilia Romagna, ossia i territori che sono stati colpiti dall’alluvione del gennaio 2014 e dagli eventi sismici del maggio 2012.

Si coglie l’occasione per ricordare che le agevolazioni consistono: nell’esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 euro del reddito prodotto nella zona franca, nell’esenzione dell’imposta regionale sulle attività produttive nel limite di 300.000 euro del valore della produzione netta e nell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.

Le suddette esenzioni sono concesse per i periodi d’imposta 2015 e 2016 e possono essere fruite nei limiti del c.d. de minimis.

L’impresa beneficiaria deve essere una micro impresa che ha conseguito un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e avere un numero di addetti inferiore o uguale a cinque.

Inoltre, l’azienda deve appartenere ai settori di attività individuati dai codici 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96 della tabella Ateco 2007 e svolgere la propria attività all’interno della zona franca.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che l’obbligo di predisporre la contabilità separata per le imprese che esercitano la propria attività anche al di fuori della zona franca, vale solo per il 2016 e non anche per il 2015. In ogni caso queste imprese devono essere in grado di conservare ed esibire la documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile fruire dell’esenzione delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda il limite del reddito lordo del 2014 pari a 80.000 euro, viene chiarito che si deve far riferimento al reddito d’impresa desumibile dai quadri RF e RG del modello Unico 2015 delle imprese individuali e delle società di persone, rispettivamente in contabilità ordinaria e contabilità separata.

Sempre relativamente al citato limite di reddito, l’Agenzia precisa che detta condizione non deve essere osservata se l’impresa si è costituita ed inizia a svolgere l’attività alla fine del 2014.

Chiarimenti sono stati forniti anche sul requisito attinente i settori di attività. In particolare se l’impresa cambia attività durante la fruizione dell’esenzione non ha alcuna rilevanza dato che l’appartenenza ad uno dei settori economici indicati dalla norma deve essere verificato alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.

Inoltre cosa succede se un’impresa svolge l’attività in più unità locali? Devono essere tutte svolte nella zona franca? Secondo l’Agenzia delle entrate l’impresa che svolge la propria attività fuori dalla zona franca non matura un diritto alle agevolazioni a seguito del trasferimento della sede principale o dell’apertura di un’unità locale all’interno della zona franca urbana non correlata alla produzione di un effettivo volume d’affari all’interno del perimetro della medesima zona franca.

In merito alle imprese familiari, la risoluzione precisa che al pari dei soci di società trasparenti, i collaboratori che partecipano all’attività familiare ai quali viene imputata una quota del reddito, per utilizzare l’agevolazione con il mod. F24 telematico devono indicare il proprio codice fiscale e i relativi dati anagrafici nella sezione contribuente del modello e nel campo codice fiscale quello dell’imprenditore beneficiario dell’agevolazione e nel campo denominato codice identificativo il codice 62.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito 2016, ai fini della quantificazione del corrispondente risparmio d’imposta, l’Agenzia ritiene che la stessa debba avvenire in maniera presuntiva.

Infine la risoluzione conclude che le agevolazioni concesse alle imprese operanti nella ZFU possono essere fruite anche dalle imprese che hanno aderito al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive oppure al regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile.