ZFU: prorogate le agevolazioni contributive per il sisma del Centro Italia
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3674 del 12 ottobre 2020, ha fornito indicazioni in merito alle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” introdotte dall’art. 57 del D.L. 104/2020.
L’art. 46, c. 2, lett. d), del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta, per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti al 2017 e al 2018 erano stati prolungati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all’art. 1, c. 759, lett. b), della L. 145/2018. Nello specifico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali era stato esteso, sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato, anche ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Tanto premesso, si rappresenta che l’art. 57, c. 6, del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha modificato il dettato dell’art. 46 del D.L. 50/2017, prevedendo una ulteriore estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione de qua.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per i periodi di imposta 2021 e 2022.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative riportate nella circolare INPS. 48/2019.
Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’art. 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le risoluzioni n. 160/2017, n. 45/2018 e n. 78/2019, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”.
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