L’INPS, con la circolare n. 14 del 4 febbraio 2020, ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova a causa del crollo del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018.

Allo scopo, si ricorda che l’art. 8 del DL 109/2018 (L. 130/2018) ha previsto, in favore delle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana e che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14.8.2018 al 30.9.2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. L’esonero spetta, altresì, alle imprese che hanno avviato la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 31.12.2019, limitatamente al primo anno di attività.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

La compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dovuti dai lavoratori autonomi.

Qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2018 e nell’anno 2019, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto in scadenza nel corso del 2020. Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può essere effettuata fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

Si rammenta, da ultimo, che l’importo dell’agevolazione riconosciuta è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2018 e per l’anno 2019.