Workers buyout: istruzioni per l’esonero alle cooperative
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022 a favore delle società cooperative costituite, a decorrere dallo scorso 1° gennaio, da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (art. 23, co. 3-quater, D.L. n. 83/2012 – L. n. 134/2012).
L’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022, che ne ha previsto la concedibilità entro e non oltre il 30 giugno 2022 (scadenza temporary framework).
Alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in esame è stato già attribuito – entro il 30 giugno 2022 - da parte dell’INPS, il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, sempre che le stesse abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione entro il 30 giugno 2022.
I soggetti interessati alla fruizione dell’esonero devono inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. La Struttura territoriale interessata verificherà che il CA “8Y” sia stato correttamente attribuito e, in caso di coerenza dei dati dichiarati, potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.
Il messaggio fornisce indicazioni in merito alla misura e all’assetto dell’esonero, nonché in merito alle condizioni di spettanza. In particolare, ricorda che l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Vengono inoltre fornite indicazioni in merito alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e al coordinamento con altri incentivi. Con riferimento a tale secondo aspetto, il messaggio sottolinea che trattandosi di un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale, la misura non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.
Vengono poi fornite le istruzioni circa le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens. La valorizazione in Uniemens potrà esser effettuata a partire dal flusso di competenza del mese di agosto 2022. Per il recupero dell’esonero riferito ai mesi pregressi (da gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente) potranno essere utilizzati solo i flussi di agosto, settembre e ottobre 2022.
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