L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 338 del 9 settembre 2020, ha ricordato che per i welfare voucher che rispondono alle prerogative richieste dal Legislatore, trova applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, così come previsto dall’art. 51, c. 2, lett. f), del TUIR.

Ai fini di cui sopra, i voucher:

  • non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili;
  • non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi di cui all’art. 51, c. 2, del TUIR.

Nella fattispecie esaminata, la una s.r.l., in qualità di mandatario (senza rappresentanza) della ALFA S.p.A. e delle altre società del medesimo gruppo ALFA, eroga, tramite una piattaforma digitale, le opere e i servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - individuati dall’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR - a favore dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i familiari degli stessi, delle società mandanti.

In sostanza, il lavoratore dipendente delle società appartenenti al gruppo ALFA, attraverso la piattaforma digitale, effettuerà una scelta, nel limite del credito welfare a sua disposizione, tra le opere e i servizi offerti dai Merchant aderenti al Progetto, ottenendo, come previsto dal c. 3-bis dell’art. 51 del TUIR, il rilascio di un documento di legittimazione (in formato digitale), generato dal sistema informatico, recante l’indicazione del bene o del servizio scelto, il beneficiario (dipendente o familiare) e il Merchant a cui rivolgersi per ottenere il benefit.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, infine, chiarimenti anche in merito al trattamento ai fini IVA dei welfare voucher in argomento.