Il documento attestante la spesa che si chiede a rimborso in base all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR (ad esempio spese d'istruzione, centri ricreativi estivi e invernali) può essere intestata sia al dipendente avente diritto che al fruitore del servizio. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2019.

L'art. 51, c. 2, lett. f-bis), del TUIR riconosce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

A tal fine, è necessario che nella documentazione comprovante l'utilizzo delle somme venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato per verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma.

Pertanto, può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso delle somme sia nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al dipendente sia nel caso in cui sia intestato al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che da detto documento di spesa deve comunque risultare l'indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell'art. 12 del TUIR, tra i quali è compreso anche il coniuge.

La suddetta documentazione dovrà essere acquisita e conservata dal datore di lavoro ai fini della deducibilità dei costi.