Il Ministero del lavoor, sul proprio sito internet, nella rubrica dedicata alla riforma delle pensioni ha pubblicato anche una nota che sintetizza la legge delega in attesa di pubblicazione sulla G.U. 1. Fino al 2008: sistema immutato per quanto riguardo i requisiti di accesso al pensionamento. Pensione in vigore: nulla cambia. Pensione di anzianità: nulla cambia. Incentivi a continuare il lavoro: i lavoratori dipendenti del settore privato che matureranno, entro il 31.12.2007, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità e che decideranno di rimanere al lavoro riceveranno, per il periodo 2004-2007, un aumento in busta paga pari all'importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione. L'aumento sarà esente da ogni tipo di imposta. Certezza dei diritti: i lavoratori che abbiano maturato, entro il 31.12.2007 i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico potranno andare in pensione in qualunque momento anche se dovessero intervenire modifiche legislative. 2. Dal 2008: riforma strutturale, con eccezioni. Pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto: i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sono: 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi), con incremento di 1 anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico. Pensione nel sistema contributivo: si può accedere alla pensione con 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ed un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto. Eccezione: è consentito, in via sperimentale fino al 2015, alle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, di conseguire la pensione di anzianità ancora con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome). 3. Sono presenti, inoltre, nel provvedimento norme riguardanti: Pensioni d'oro: viene introdotto un prelievo del 4% per le pensioni d'oro (almeno 516 ? al giorno) e viene introdotto un tetto minimo all'importo delle pensioni stesse. Privilegi: si procederà all'eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici. Disabilità: i lavoratori disabili nonché i lavoratori che si prendono cura di familiari conviventi disabili che trasformeranno il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, si vedranno accreditare i contributi figurativi come se lavorassero a tempo pieno. Casse di previdenza dei liberi professionisti: viene mantenuta l'autonomia agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96. Attività usuranti: chi svolge un lavoro duro potrà usufruire di un regime agevolato (da definire con le parti sociali). Lavoratrici madri: le madri che lavorano potranno ritirarsi dal lavoro con un regime agevolato (da definire con le parti sociali). Lavoratori precoci: chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni avrà garantito un regime agevolato (da definire con le parti sociali). Trattamento di fine rapporto: conferimento su base volontaria, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, del TFR maturando, ai fondi pensione per finanziare la previdenza complementare. Totalizzazione dei periodi contributivi: viene ampliata la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi posseduti nelle varie gestioni previdenziali. Lavoratori parasubordinati: potranno proseguire volontariamente il versamento dei contributi, contestualmente alla contribuzione obbligatoria nella gestione separata INPS, presso altre forme di previdenza obbligatoria. Pubblico impiego: l'estensione progressiva degli incentivi e della previdenza complementare ai dipendenti pubblici dei ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle università, etc., è affermata nella delega in linea di principio, ma la sua attuazione concreta deve essere oggetto di confronto e negoziato con le parti sociali e le regioni.