La Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 904-603/2017 del 20 luglio u.s., ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di dedurre dal reddito d’impresa i costi del piano welfare che prevede servizi con finalità assistenziale e ricreativa. Inoltre, ha analizzato la possibilità, per il datore, di detrarre l’Iva relativa all’acquisto di un bene facente parte del piano welfare. La società istante svolgeva attività di ristorazione e intendeva mettere a disposizione due servizi welfare a favore di due categorie omogenee di lavoratori (ossia l’amministratore unico e tutti i dipendenti appartenenti al quarto livello). I servizi, disciplinati da apposito regolamento aziendale, consistevano nel check up completo per la prevenzione delle malattie degenerative presso una primaria struttura sanitaria convenzionata e nell’abbonamento ad una pay tv. Quanto al primo profilo, il Fisco ha confermato le istruzioni impartite dalla circolare n. 28/2016, secondo cui: “la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro”. In merito alla seconda questione sottoposta, relativa alla detraibilità dell’Iva sul canone della pay tv, l’Agenzia ha premesso che, in via generale, ai sensi dell’articolo 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta a condizione che: 1) l’acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all’attività economica svolta dal soggetto passivo; 2) i beni ed i servizi acquistati siano afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione; 3) sussista un “nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta” essendo, la detraibilità, “connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono”. Conseguentemente, non essendo possibile riscontrare, nel caso del canone della pay tv rientrante nel piano welfare della società di ristorazione, il rispetto delle suddette condizioni, la stessa non era legittimata a detrarre l’IVA relativa all’acquisto dell’abbonamento.