Welfare e premi di risultato concessi con un unico accordo aziendale
A cura della redazione

La Legge di Stabilità 2016 (art.1, c. 194) ha previsto che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10% anche i beni, i servizi o le somme di denaro (esempio rimborso spese scolastiche) scelti dal lavoratore in sostituzione dei premi di risultato.
Nulla toglie, in ogni caso, che le parti sociali contrattino, in un unico accordo aziendale, sia un piano welfare con la concessione di flexible benefit sia il riconoscimento di premi di risultato, legati al raggiungimento di determinati obiettivi.
E’ quello che prevede, ad esempio, l’accordo siglato dall’Aeroporto di Bologna il 19/11/2014, poi integrato dall’accordo del 17 luglio 2015.
Più precisamente, al raggiungimento di determinati risultati economici e qualitativi, l’accordo ha previsto la corresponsione di un buono di acquisto nominativo, esente da imposte e contributi, rappresentativo di beni e servizi del valore nominale di 220,00 euro a titolo di fringe benefit. Per i dipendenti che già usufruiscono di altri benefit, l’accordo prevede il riconoscimento di un buono acquisto e/o un bonus monetario forfettario a compensazione.
Inoltre l’accordo del 2014 ha previsto anche la corresponsione di un bonus una tantum omnicomprensivo di 350,00 euro al lordo delle ritenute di legge parametrato al periodo di lavoro e/o all’orario contrattuale svolto in quell’anno.
Dal 2015 invece l’accordo riconosce un premio di risultato (PRAT) legato agli obiettivi aziendali e ai risultati economici, di qualità, di produttività e di efficienza pari a 450,00 euro al lordo di contributi e imposte e omnicomprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione diretta e differita, ivi compreso il TFR.
Il 25% del premio (di ammontare pari quindi a 112,00 euro) è legato al raggiungimento dell’Ebitda previsto dal Piano e approvato dal Consiglio di amministrazione (in caso di superamento di almeno 500.000,00 euro del targhet viene riconosciuto anche un premio supplementare del 2%).
Su questo punto è intervenuto l’accordo integrativo e modificativo del 17/07/2015 che, al fine di ampliare l’opportunità di accedere al premio di risultato, ha previsto che la quota legata all’Ebitda venga concessa al lavoratore al raggiungimento non del 100% ma dell’80% del targhet dell’Ebitda stesso e fino al 130% al crescere del targhet citato. Inoltre, a partire dal 115% di effettivo raggiungimento dell’Ebitda, rispetto al targhet approvato dal CDA, la stessa percentuale di incremento si applicherà anche ai valori economici previsti per gli altri indicatori.
Infatti, l’accordo del 2014 ha previsto anche che il 15% del premio (pari a 67,50 euro) è legato al raggiungimento e/o al superamento dell’indice ASQ previsto dal Piano e il 60% del premio (paria 270,00 euro) spetta in proporzione all’effettiva presenza in servizio (assenze inferiori a 250 ore annue).
I lavoratori potranno convertire l’importo del premio di risultato maturato in favore di un’integrazione al Piano di assistenza sanitaria per inserimento di familiari/conviventi oppure al Piano di pensione integrativa (Fondo PREVAER o FONSEA). In quest’ultimo caso l’azienda riconoscerà un premio maggiorato del 20%.
L’accordo del 2014 regolamenta anche la polizza sanitaria integrativa del valore di 212,00 euro in aggiunta al piano welfare.
Si coglie l’occasione per ricordare che nulla vieta alle parti sociali di stipulare un accordo integrativo (da depositare presso la ITL), con il quale riconoscere ai lavoratori maggiori somme rispetto a quelle previste dall’accordo originario, nel caso in cui l’azienda abbia raggiunto risultati di bilancio oltre le aspettative. Anche in questo caso, le maggiori somme possono essere, sempre a scelta del lavoratore, convertite in flexible benefit.
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