L’INPS, con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, ha fornito un quadro di sintesi delle varie disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni in materia di welfare e premi di risultato, evidenziandone i riflessi previdenziali.

Il documento si sofferma, in particolare, sulle ipotesi in cui la disciplina contributiva si discosta da quella fiscale. Infatti, l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva operata dal D.Lgs. 314/1997 non è piena, in quanto vi sono ipotesi in cui il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi è più ampio di quello fiscale, poiché accanto alle voci di esenzione individuate dal legislatore al comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ve ne sono altre aventi rilevanza ai soli fini previdenziali, come individuate dall’articolo 12 della L. 153/1969, che prevede, in relazione alle medesime fattispecie, il versamento del contributo di solidarietà del 10%.

Un chiarimento di particolare rilievo riguarda l’ipotesi di conversione del premio di risultato in versamenti alla previdenza complementare. In tal caso, la circolare conferma che è dovuto il contributo di solidarietà INPS del 10% a carico del datore di lavoro. Lo stesso vale nell’ipotesi di conversione del premio in versamento di contributi di assistenza sanitaria a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziale (art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR).

Invece non sussiste l'obbligo di corrispondere il contributo del 10% in caso di versamento, ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f-quater) del TUIR, di premi di una polizza assicurativa stipulata per specifiche ipotesi cc.dd Long term care e dread disease.

A tal proposito, specifica l'INPS, poichè le citate casse, fondi e gestioni possono contestualemente erogare prestazioni diverse, al fine di applicare correttamente la disciplina previdenziale (ossia se versare il contributo di solidarietà del 10%) è opportuno tenere una contabilizzazione separata dei versamenti.