Welfare e premi di risultato: i risvolti previdenziali
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, ha fornito un quadro di sintesi delle varie disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni in materia di welfare e premi di risultato, evidenziandone i riflessi previdenziali.
Il documento si sofferma, in particolare, sulle ipotesi in cui la disciplina contributiva si discosta da quella fiscale. Infatti, l’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva operata dal D.Lgs. 314/1997 non è piena, in quanto vi sono ipotesi in cui il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi è più ampio di quello fiscale, poiché accanto alle voci di esenzione individuate dal legislatore al comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ve ne sono altre aventi rilevanza ai soli fini previdenziali, come individuate dall’articolo 12 della L. 153/1969, che prevede, in relazione alle medesime fattispecie, il versamento del contributo di solidarietà del 10%.
Un chiarimento di particolare rilievo riguarda l’ipotesi di conversione del premio di risultato in versamenti alla previdenza complementare. In tal caso, la circolare conferma che è dovuto il contributo di solidarietà INPS del 10% a carico del datore di lavoro. Lo stesso vale nell’ipotesi di conversione del premio in versamento di contributi di assistenza sanitaria a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziale (art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR).
Invece non sussiste l'obbligo di corrispondere il contributo del 10% in caso di versamento, ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f-quater) del TUIR, di premi di una polizza assicurativa stipulata per specifiche ipotesi cc.dd Long term care e dread disease.
A tal proposito, specifica l'INPS, poichè le citate casse, fondi e gestioni possono contestualemente erogare prestazioni diverse, al fine di applicare correttamente la disciplina previdenziale (ossia se versare il contributo di solidarietà del 10%) è opportuno tenere una contabilizzazione separata dei versamenti.
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