Welfare di comunità: possibile compensare il credito d’imposta
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60 del 18 giugno 2019, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, per la promozione del welfare di comunità ex art. 1, c. 201, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Si tratta, nella fattispecie, del seguente codice tributo: “6902” denominato “WELFARE DI COMUNITA’ - Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Allo scopo, si ricorda che l’articolo 1 citato, riconosce alle fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.
Con decreto interministeriale del 29.11.2018 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26.1.2019), sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento.
In particolare, l’art. 3 del suddetto decreto prevede che:
- l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare le erogazioni relative ai suddetti progetti;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle erogazioni effettuate dalle fondazioni;
- al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000 e successive modificazioni.
Riproduzione riservata ©