La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 184 e ss., L. 208/2015) attribuisce al dipendente la facoltà di scegliere se ottenere il premio di risultato in denaro o in natura prevedendo anche che i benefit scelti fruiscono dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR.

La possibilità di sostituire le somme di denaro con beni e servizi deve essere prevista dai contratti aziendali e territoriali che istituiscono il premio di risultato, con la conseguenza, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate (circ. 28E/2016), che il regime agevolato è sottratto alla libera disposizione delle parti.

Perché i beni ed i servizi scelti in sostituzione delle somme di denaro fruiscano della detassazione, è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Le somme costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato;
  • La contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

La citata circolare 28E/2016 sottolinea anche che il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato potrà consistere anche in una somma di denaro, come ad esempio il rimborso delle spese scolastiche sostenute dal dipendente oppure essere erogato sotto forma di voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva del 10% o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

La citata conversione non trova applicazione nel caso in cui sia prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato oppure i benefit sono erogati senza possibilità di conversione monetaria, nel senso che l’obbligazione del datore di lavoro ha ad oggetto, sin dal suo nascere, l’erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità. In questo caso i beni ed i servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano tra le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR.

E’ anche possibile che il contratto aziendale, che regolamenta la facoltà di sostituire i premi in denaro con beni e servizi, riconosca al lavoratore che sceglie quest’ultima opzione, una quota aggiuntiva all’ammontare del premio.

E’ quello che prevede ad esempio l’accordo firmato il 26/01/2018 tra Esselunga e i sindacati (Filcams, Fisascat e Uiltucs), che riconosce al lavoratore, che sceglierà l’opzione, il diritto ad una maggiorazione del 10% del valore del premio. Anche i benefit scelti fruendo di questa maggiorazione potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al citato art. 51 del TUIR.

L'accordo di Esselunga prevede che il premio di risultato che verrà corrisposto nella busta paga di aprile p.v. (importo minimo 430 euro e massimo 930 euro) potrà essere convertito per una quota del 50% oppure del 100% anche per il servizio di trasporto urbano (abbonamento al trasporto locale ex L. 205/2017) o per i servizi di assistenza ai familiari anziani non autosufficienti o per il fondo sanitario integrativo Fonte, oltre che nei servizi già previsti che vanno dalla mensa aziendale al rimborso delle spese per l’educazione dei figli, come le rette scolastiche e prescolastiche di asili nido, scuola dell’infanzia, scuola dell’istruzione, tasse universitarie, spese per i libri di testo, trasporto ed sevizio mensa.

Questi servizi vanno ad aggiungersi alle borse di studio per i figli dei dipendenti, alle integrazioni del salario al 100% in caso di malattia o infortunio (*), ai permessi retribuiti per le visite mediche (*), ai permessi studio aggiuntivi (*), alle tessere prepagate per la spesa distribuite in alcuni momenti dell’anno, oltre all’assistenza fiscale (compilazione ed invio del mod. 730) e a quella della compilazione della domanda di nucleo familiare gratuite.

(* n.d.r. - Tali benefit costituiscono reddito imponibile)