L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. n. 311 del 30/04/2021, ha precisato che le borse di studio erogate dal datore di lavoro attraverso un piano welfare ai propri dipendenti, affinché possano fruire dell’esenzione a norma dell’art. 51, c. 2, lett. f-bis) del TUIR, devono essere commisurate al raggiungimento di risultati eccellenti.

Se invece vengono erogate ai dipendenti, per il semplice motivo che i figli degli stessi frequentano un istituto scolastico o un’università, detta esenzione non potrà trovare applicazione.

L’Agenzia delle entrate, infatti richiama la circolare 238/2000, secondo cui nella nozione di benefit con finalità didattiche e di istruzione, possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rate scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Riguardo agli incentivi economici erogati in favore degli studenti particolarmente meritevoli, con la risoluzione 280/E del 2009, l’Agenzia delle entrate precisa che gli stessi non costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente se sono finalizzati a valorizzare la qualità dei percorsi formativi e il raggiungimento dei livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico.

Ne consegue, che se dette somme non perseguono questa finalità, non potranno fruire dell’esenzione fiscale.

L’Agenzia ha anche ribadito, in conclusione, che l’eventuale credito welfare maturato nel primo anno e non fruito totalmente dal dipendente, possa essere cumulato con quello previsto dal piano per l’anno successivo. Rimane fermo il divieto di convertire detto credito in denaro.