L’art. 6, c. i del Decreto interministeriale 25 marzo 2016, attuativo dell’art. 51, c.3-bis del TUIR, prevede che i voucher devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale. Si parla in questi casi di voucher monouso.

Si pensi ad esempio ad un voucher che riconosce al dipendente e solo a lui, il diritto di accedere, attraverso l’attivazione di appositi abbonamenti, a cicli di terapie mediche specifiche oppure a frequentare una determinata palestra o per assistere a spettacoli teatrali per un certo numero di volte. A tal fine è necessario che il datore di lavoro stipuli una convenzione con la struttura d’interesse. Il lavoratore quindi rimane estraneo al pagamento del servizio. Ne sarà solo fruitore.

Una volta concluso l’abbonamento, al lavoratore è sempre consentito continuare a fruire del servizio, ma dovrà provvedervi autonomamente e con spese a proprio carico.

La stessa disposizione, al comma 2, introduce però una deroga alla suddetta norma stabilendo che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro, ossia i c.d. voucher cumulativi.

E’ il classico esempio dei buoni benzina o buoni e-commerce (Amazon, Decathlon, Zalando, MediaWorld, Cisalfa, Esselunga, La Rinascente, Sephopra, per citarne solo alcuni).  

Mentre il voucher monouso, come detto inizialmente, deve dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio a un'elencazione contenuta su una piattaforma elettronica di welfare aziendale, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro.