Welfare aziendale giugno 2020 per l’industria metalmeccanica
A cura della redazione
Si ricorda che le azienda che applicano il CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, sottoscritto fra Federmeccanica, Assistal e le Organizzazioni sindacali, sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori beni e servizi welfare del valore di € 200.
Infatti, il CCNL metalmeccanici, a decorrere dal 1° gennaio 2020, pur essendo entrato in regime di ultrattività, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle rispettive norme contrattuali, incluso l’importo relativo ai servizi welfare.
Hanno diritto all’offerta di beni e servizi di welfare (come evidenziato da Federmeccanica con la circolare n. 6/2017) i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno o sono comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che hanno superato il periodo di prova e che non sono in aspettativa non retribuita né indennizzata per tutto il periodo 1° giugno-31 dicembre. Sono beneficiari anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno tre mesi complessivi nel corso di ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Sono fruitori anche i lavoratori con contratto di somministrazione, per effetto di quanto stabilito all’art. 35, primo comma, del D.Lgs. n° 81/2015 che sancisce il principio di non discriminazione.
L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti dal datore di lavoro che derivanti da accordi collettivi.
In quest'ultimo caso, le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL.
Nelle aziende dove è costituita la RSU dovrà svolgersi un apposito confronto per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, dell’organizzazione aziendale e del rapporto con il territorio, una coerente gamma di beni e servizi privilegiando quelli con finalità sociale. La somma messa a disposizione a titolo di servizi welfare deve essere comprensiva degli eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Al contrario, non possono essere scomputati eventuali costi, commerciali o amministrativi, derivanti dall’attivazione o gestione dei servizi di welfare.