Welfare aziendale: anche il genitore solo può essere una categoria di dipendenti
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate (circ. 5/E del 2018), in merito alla necessità che i beni ed i servizi siano offerti alla generalità o a una categoria di dipendenti ai sensi dell’art. 51, c. 2 del TUIR per fruire dell’esenzione fiscale, ha precisato che l’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.
Ne consegue che possono essere considerati una categoria di dipendenti e quindi fruire della non concorrenza alla determinazione del reddito di lavoro anche i c.d. lavoratori genitori soli con figli a carico minorenni.
Nel concetto di lavoratore genitore solo è possibile farvi rientrare non solo i soggetti che sono divenuti tali per decesso del coniuge (o partner unito civilmente), ma anche quelli a seguito di separazione o divorzio oppure per abbandono del tetto coniugale.