Tra i flexible benefit che possono essere inseriti in un piano welfare, meritano particolare attenzione quelli rientranti nella nuova lettera f-quater), comma 2 dell’art. 51 del TUIR, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Per identificare nello specifico in cosa consistono questi benefit, un aiuto viene fornito dall’Agenzia delle entrate (circ. 5E/2018) che, richiamando la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio A.C. 4127, chiarisce che in base a tale disposizione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo i contributi e i premi versati per le polizze ccdd. “Long Term Care” (polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso) e “Dread Disease” (polizze volte ad assicurare le terapie per le malattie gravi).

Secondo la circolare, sono riconducibili alla prima tipologia, le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza.

Per identificare i soggetti c.d. non autosufficienti, possiamo richiamare la definizione data dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28E/2016, quando ha illustrato la nuova lettera lettera f- ter) dell’art. 51 del TUIR. Per tali si intendono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, e indossare autonomamente gli indumenti.

Le caratteristiche delle prestazioni che devono essere garantite vengono individuate dalla norma mediante il rinvio alle ‘prestazioni vincolate’ di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del D.M. 27 ottobre 2009, ovvero:

1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza.

Appartengono, invece, alla seconda categoria tipologia (Dread Disease) le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi.

Per identificare le ‘gravi patologie’, è possibile fare riferimento all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro, di cui all’articolo 139 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), elenco pubblicato con D.M. 18 aprile 1973, e da ultimo aggiornato con D.M. 10 giugno 2014.

Prima dell’introduzione della lettera f-quater), i contributi che il datore di lavoro versava per garantire ai dipendenti una copertura assicurativa del tipo Long Term Care costituivano reddito da lavoro, salva la possibilità di applicare il comma 3 dell’art. 51 del TUIR che esenta fiscalmente (e contributivamente) le somme fino al limite di 258,23 euro. Quanto detto comunque continua a trovare applicazione per le tipologie di polizze diverse da quelle “Long Term Care” e da quelle Dread Disease stipulate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti.

Il fatto che il legislatore abbia utilizzato termini quali “contributi e premi” senza altra specificazione, porta a ritenere che la lettera f-quater) trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui i contributi siano versati ad enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, nonché ad enti bilaterali così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate fa presente che le prestazioni di cui alla lettera f-quater) possono essere rese anche a fronte dei contributi versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ai sensi della citata lett. a) dell’art. 51, secondo cui i contributi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per “…. un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.”.

Secondo la circolare 5E/2018 affinché non operi il predetto limite è necessario che le casse contabilizzino separatamente i contributi ricevuti dal datore di lavoro per le prestazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie, di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-quater), del TUIR.

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi versati ai sensi della lettera f-quater) si realizza sempreché gli stessi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari.

Pertanto, se la polizza garantisce prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorrerà scorporare la quota riferita alla posizione di questi ultimi; nei loro confronti può trovare applicazione l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente prevista dal comma 3 dell’art. 51 (ossia nel limite di 258,23 euro) oppure dall’art. 51, co. 2, lett, a) alle condizioni e nei limiti previsti da tale disposizione.

Resta ferma inoltre la condizione che per fruire della non concorrenza al reddito dei premi o contributi in esame è necessario che il versamento del premio o del contributo venga eseguito dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti.

La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di dette somme ai sensi della lettera f-quater esclude la possibilità che il dipendente possa fruire anche della detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, mentre, viceversa, il concorso alla formazione del reddito dei premi relativi alla posizione dei familiari, se a carico, consente di fruire della detrazione d’imposta.