L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello n.10 del 23/01/2020, ha precisato che i documenti di legittimazione (c.d. voucher) che vengono riconosciuti ai lavoratori nell’ambito di un piano di welfare aziendale, hanno le caratteristiche di un buono corrispettivo, con la conseguenza che il momento impositivo Iva sorge all’atto dell’emissione del buono stesso.

In questo caso il fornitore dei beni o servizi dovrà fatturare la transazione alla società che gestisce la piattaforma welfare che a sua volta agisce per conto della società erogante il welfare aziendale.

Pertanto al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte dei lavoratori non sorgerà alcun ulteriore obbligo ai fini Iva.

Infatti elementi essenziali del buono corrispettivo, rientrante nell’ambito di applicazione delle Direttiva UE  2016/1065 del Consiglio del 27/06/2016, sono: l’obbligo d essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

Detti elementi si riscontrano anche nei documenti di legittimazione di un piano welfare caratterizzati dall’obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi, la nominatività, l’intrasferibilità, l’esatta individuazione dei beni o servizi cui il beneficiario ha diritto, al copertura totale del corrispettivo nonché le strutture convenzionate, ossia i fornitori.

In sostanza, ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso del buono corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione, del trattamento IVA delle cessione dei beni o prestazioni di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi, oltre l’IVA applicabile agli stessi (tutti questi elementi necessari ai fini della documentazione fiscale dell’operazione).

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate, dato che i vari beni e servizi sono determinati sin dall’origine in termini di natura, qualità e quantità, come del resto anche il luogo di effettuazione dell’operazione, oltre all’identità del personale dipendente, possono essere considerati ai fini IVA come buono monouso.