Welfare aziendale: benefit ai dipendenti con figli minori anche dopo le modifiche dell’art. 12 del TUIR
A cura della redazione
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L’Art.19, c. 6 del DL 4/2022 risolve definitivamente un
problema generato dal D.lgs. 230/2021 sull’assegno unico e universale, in
merito ai figli minori di 21 anni dei dipendenti destinatari dei flexible
benefit, prevedendo che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento
alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, come appunto quelle dell’art. 51,
c. 2 dello stesso provvedimento fiscale, i figli per i quali non spetta la
detrazione per figli a carico, ossia quelli di età inferiore a 21 anni per i
quali si percepirà l’assegno unico e universale, sono considerati al pari di
quelli a cui spetta detta detrazione (quelli di età superiore a 21 anni).
Al fine di inquadrare la questione e comprendere la portata
della disposizione contenuta nel DL 4/2022, è opportuno ricordare che il D.lgs.
230/2021, attuativo della delega conferita dalla L. 46/2021 (Istituzione
dell’assegno unico e universale), modifica, con decorrenza 1.3.2022, in
modo significativo l’art. 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia), mantenendo
dalla citata data, solo le detrazioni per i figli a carico di età pari o
superiore a 21 anni.
Infatti, quelli di età inferiore a 21 anni saranno
destinatari dell’assegno unico e universale.
Questa esclusione avrebbe potuto avere importanti riflessi
sulla gestione dei benefit di cui all’art. 51, comma 2, lettere d-bis), f) e
f-bis), del TUIR.
Trattasi dei piani welfare agevolati fiscalmente e
contributivamente, indirizzati anche ai figli (dei dipendenti) non più presenti
nell’art. 12 del TUIR richiamato dalle predette disposizioni. Ossia i figli di
età inferiore a 21 anni. Si pensi al problema del rimborso dei libri
scolastici.
La lacuna normativa poteva essere colmata ricorrendo al
rinvio che il citato art. 12 del TUIR fa all’art. 433 c.c., relativo alle
persone obbligate a prestare gli alimenti, che indica in elenco i figli in
generale senza specificarne l’età.
In ogni caso, a parte questa interpretazione normativa, il
problema è stato risolto definitivamente dal DL 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni
TER) che prevede l’introduzione del comma 4-ter all’articolo 12 del TUIR
secondo cui ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle
persone indicate nel citato articolo, anche richiamando le condizioni ivi
previste, i figli ai quali non spetta la detrazione fiscale (ossia quelli di
età inferiore a 21 anni) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta
la detrazione (di età superiore a 21 anni).
La stessa disposizione del Decreto Sostegni TER (art. 19, c.
6, lett. a)) è tesa ad evitare che la nuova disciplina della detrazione per
figli a carico spettante ai figli di età pari o superiore a 21 anni (dopo le
modifiche del D.lgs. 230/2021) possa fare ipotizzare che ai fini della
fruizione della detrazione per altri familiari a carico di cui alla lettera d) del
comma 1 del citato articolo 12 del TUIR (750 euro da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c.), vadano ora considerati i figli di età
compresa tra i 18 ed i 21 anni che non possono beneficiare dell’assegno unico
in mancanza dei prescritti requisiti.
In sostanza, la disposizione ribadisce che ai fini della
fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vadano in alcun
caso considerati i figli, sia in corrispondenza dei quali si fruisca della
detrazione per figli a carico sia nel caso in cui non venga fruita la stessa
detrazione in quanto beneficiari dell’assegno unico.
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