L’Art.19, c. 6 del DL 4/2022 risolve definitivamente un problema generato dal D.lgs. 230/2021 sull’assegno unico e universale, in merito ai figli minori di 21 anni dei dipendenti destinatari dei flexible benefit, prevedendo che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, come appunto quelle dell’art. 51, c. 2 dello stesso provvedimento fiscale, i figli per i quali non spetta la detrazione per figli a carico, ossia quelli di età inferiore a 21 anni per i quali si percepirà l’assegno unico e universale, sono considerati al pari di quelli a cui spetta detta detrazione (quelli di età superiore a 21 anni).

Al fine di inquadrare la questione e comprendere la portata della disposizione contenuta nel DL 4/2022, è opportuno ricordare che il D.lgs. 230/2021, attuativo della delega conferita dalla L. 46/2021 (Istituzione dell’assegno unico e universale), modifica, con decorrenza 1.3.2022, in modo significativo l’art. 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia), mantenendo dalla citata data, solo le detrazioni per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

Infatti, quelli di età inferiore a 21 anni saranno destinatari dell’assegno unico e universale.

Questa esclusione avrebbe potuto avere importanti riflessi sulla gestione dei benefit di cui all’art. 51, comma 2, lettere d-bis), f) e f-bis), del TUIR.

Trattasi dei piani welfare agevolati fiscalmente e contributivamente, indirizzati anche ai figli (dei dipendenti) non più presenti nell’art. 12 del TUIR richiamato dalle predette disposizioni. Ossia i figli di età inferiore a 21 anni. Si pensi al problema del rimborso dei libri scolastici.

La lacuna normativa poteva essere colmata ricorrendo al rinvio che il citato art. 12 del TUIR fa all’art. 433 c.c., relativo alle persone obbligate a prestare gli alimenti, che indica in elenco i figli in generale senza specificarne l’età.

In ogni caso, a parte questa interpretazione normativa, il problema è stato risolto definitivamente dal DL 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni TER) che prevede l’introduzione del comma 4-ter all’articolo 12 del TUIR secondo cui ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli ai quali non spetta la detrazione fiscale (ossia quelli di età inferiore a 21 anni) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta la detrazione (di età superiore a 21 anni).

La stessa disposizione del Decreto Sostegni TER (art. 19, c. 6, lett. a)) è tesa ad evitare che la nuova disciplina della detrazione per figli a carico spettante ai figli di età pari o superiore a 21 anni (dopo le modifiche del D.lgs. 230/2021) possa fare ipotizzare che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 12 del TUIR (750 euro da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c.), vadano ora considerati i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni che non possono beneficiare dell’assegno unico in mancanza dei prescritti requisiti.

In sostanza, la disposizione ribadisce che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vadano in alcun caso considerati i figli, sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell’assegno unico.