Voucher monouso: l’Iva va versata all’atto dell’emissione
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 141/2018 che recepisce la direttiva 2016/1065/UE meglio nota come “direttiva sui voucher”, che disciplina il trattamento ai fini Iva dei buoni-corrispettivo, fornendo anche una definizione di voucher monouso e multiuso.
In particolar modo, viene definito buono corrispettivo, lo “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
Il buono in parola può essere di due tipi: monouso, se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto oppure multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
In virtù di tale distinzione la legge varia il momento di imposizione del buono ai fini iva: per i primi, risultando già ben determinato l’oggetto della cessione o della prestazione cui dà diritto, il momento impositivo ai fini Iva coincide con la data di emissione dello stesso. Ogni trasferimento del buono è considerata una cessione di beni o prestazioni di servizi poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per le operazioni per cui il voucher è tassato in ogni suo trasferimento successivo fino ad arrivare all’utilizzatore finale, operazione rilevante se effettuata da un soggetto diverso dall’emittente dei voucher.
Invece, per i voucher multiuso, poiché la possibilità di scelta del buono o del servizio è rimandata al momento dell’acquisto, il titolo non è rilevante ai fini Iva. L’operazione risulterà rilevante nel momento di effettivo utilizzo del voucher.
Restano invece esclusi dalla nuova disciplina:
- i buoni sconto e i buoni rimborso, ossia i documenti che conferiscono al beneficiario, a determinate condizioni, rispettivamente il diritto alla riduzione del prezzo ovvero al rimborso di una parte di esso;
- i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso al cinema e ai musei, i francobolli e gli altri titoli similari;
- i buoni pasto e le ricariche telefoniche.
In merito ai buoni benzina e alle schede carburanti, si segnala che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8E/2018 ha previsto che se la compagnia petrolifera emette i buoni carburante, l’operazione andrà tassata e documentata ai fini Iva tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
Infine si segnala che la nuova disciplina trova applicazione per i voucher previsti da un piano di welfare aziendale, anche se è necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate, dato che le norme sull’Iva non sono allineate all’art. 51, c. 3-bis del TUIR ai fini Irpef. Più precisamente, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella circolare 28E/2016, sembrerebbe che non possa essere emesso un voucher monouso che dà diritto, ai fini Irpef, a più di un bene o di un servizio, anche se determinati nell’oggetto e nel valore, mentre ai fini Iva il voucher contenente più benefit, può conservare la natura di monouso se gli oggetti sono bene definiti.
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