Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 agosto 2018, ha approvato il decreto legislativo che, attuando la direttiva del Consiglio UE del 27 giugno 2016 n. 2016/1065 (recante modifica della direttiva 2006/112/CE), individua il momento impositivo ai fini Iva del c.d. voucher, ossia il buono accettato come corrispettivo per l’acquisizione di beni o servizi previsti in un piano di welfare aziendale.

Le nuove regole, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, tengono distinto il buono monouso dal buono multiuso.

Nel primo caso la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è nota con certezza al momento della loro emissione. Si pensi ad esempio ai voucher che danno diritto ad uno specifico benefit individuato tra quelli indicati nell’art. 51, c.2 del TUIR. Pertanto l’IVA dovuta sul corrispettivo ricevuto per il buono è esigibile sin dal momento del trasferimento del voucher.

Diversa invece la situazione per il voucher multiuso. L’esempio più ricorrente è il c.d. carrello della spesa (art. 51, c.3, del TUIR). In questo caso i beni ed i servizi rappresentanti dal buono non sono ancora ben identificati al momento della sua emissione. Quindi in questi casi l’emissione del buono non rileva ai fini Iva.

Si ricorda che la questione è stata affrontata anche da Confindustria con la circolare del 18/07/2018 con la quale ha precisato che la fattura andrà emessa solo al momento della consegna fisica dei beni o della concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono.

La stessa circolare, in merito all’imponibilità del buono multiuso, ha tuttavia evidenziato che se l’Iva applicabile ai beni o ai servizi rappresentati dal voucher è già nota al momento dell’emissione, la fattura dovrebbe essere emessa al momento del trasferimento del buono.