La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/07/2016 n.15079, ha deciso che deve essere applicata una sola voce di tariffa INAIL alle diverse lavorazioni svolte in azienda solo quando è possibile individuare come lavorazione principale la costruzione di singole parti componenti di un prodotto finito e si tratti di lavorazioni non espressamente previste in tariffa.

Nel caso in esame, l’INAIL aveva richiesto ad un’azienda il pagamento delle differenze sui premi, sul presupposto che il ciclo produttivo aziendale, avente ad oggetto l’attività di segatura di blocchi di marmo e di lavorazione in laboratorio delle lastre ricavate dai blocchi stessi, andasse differenziato tra due voci di tariffa a seconda che riguardasse l’attività di segheria o di laboratorio e non in un’unica voce di tariffa come sostenuto dall’impresa.

I giudici di legittimità hanno condiviso la posizione dell’INAIL sul rilievo che la suddivisione tra le due voci di tariffa trova la sua genesi nella necessità di distinguere tra le attività industriali di serie, svolte con impiego prevalente di mezzi meccanici e quelle svolte con prevalente carattere artigianale o intendimento artistico.

Risulta infatti dalle istruzioni tecniche per l’applicazione della Tariffa INAIL che le due voci sono state separate attraverso una dizione che tiene conto del ciclo tecnologico, il quale, se viene svolto a partire dai blocchi di cava, rientra nella previsione della voce di tariffa 7261 mentre, se procede a partire da lastre o altri semilavorati, ricade nell’ambito della voce 7262.

Ne consegue che, comprendendo l’attività di cui alla voce 7261 anche quella della voce 7262, se l’azienda effettua la segatura e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce 7261 anche se le diverse fasi operative vengono attuate in reparti distinti.