Il licenziamento con motivi generici porta alla reintegra
A cura della redazione

Il licenziamento inrimato con motivazione generica equivale a un licenziamento ingiustificato nel quale il fatto non sussiste. Così si è espressa la corte di Cassazione con la sentenza 9544/2025 secondo la quale è possibile applicare la sanzione della sola tutela risarcitoria (da 6 a 12 mensilità) prevista dal comma 6 del citato art. 18, solo quando risulti un difetto formale nella specificazione dei motivi della causale comunque addotta. Nel caso esaminato invece, il licenziamento non è solo inefficace perché privo di motivazione ma anche ingiustificato.Sulla tutela indennitaria stabilita per il caso di inefficacia reagisce e prevale, secondo la Cassazione, la tutela per ingiustificatezza con la reintegrazione attenuata perché la mancanza dei motivi rende il fatto contestato insussistente.Non si tratta, in definitiva, di un vizio formale minore che produce l'inefficacia come quello supposto dal sesto comma dell'art. 18, ma di un vizio grave e radicale che incide sulla legittimità stessa dell'atto.In caso contrario, argomenta la sentenza indicata, cioè applicare una semplice tutela indennitaria anziché reintegratoria, porterebbe ad una tutela più forte come la reintegra attenuata per i casi in cui un fatto è stato addotto (e magari sussiste in parte mancando solo l'elemento soggettivo o il repêchage); mentre applicando il 6° comma dell’art. 18 significherebbe riconoscere la tutela indennitaria nei casi in cui un fatto non è stato nemmeno contestato o portato a conoscenza.
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