E' stato pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15/11/2007, il provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30/10/2007 che disciplina l'obbligatorietà della visita medica antidroga per alcune tipologie di lavoro prima dell'assunzione.

In particolare la visita è obbligatoria in questi casi:

1)  Attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego  di  gas  tossici  (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione  e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto  6 maggio  1940,  n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione  tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
a) conducenti  di  veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso  della  patente  di  guida categoria C, D, E, e quelli per i quali  e'  richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero  il  certificato  di  formazione  professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla  sicurezza  dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di camera e di mensa;
d) personale  navigante  delle  acque  interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale  addetto  alla  circolazione  e  a sicurezza delle ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane, tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale  marittimo  di  prima  categoria  delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti  l'equipaggio  di navi mercantili e passeggeri, nonche' il
personale  marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi; 
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti  alla  guida  di  macchine di movimentazione terra e merci.
3)  Funzioni  operative  proprie degli addetti e dei responsabili della   produzione, del   confezionamento,  della  detenzione,  del trasporto e della vendita di esplosivi.

Se il datore di lavoro non provvede a reimpiegare in altre attività i lavoratori trovati positivi ai test antidroga, verrà punito con l'arresto da 2 a 4 anni o l'ammenda da 5164,00 a 25.822,00 euro; mentre i lavoratori che si rifiutano di sottoporsi ai controlli rischieranno il licenziamento, oltre al'arresto fino a 15 giorni o l'ammenda da 103,00 a 309,00 euro.