L’INL, con la Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti (Art. 27 Dlgs 81/2008) evidenziando, in particolare, che sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del TU sicurezza, tra i quali: l’ASL, l’INL e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Nota si sofferma sui casi che consentono di operare nei cantieri anche se non si è in possesso della patente oppure la stessa è dotata di meno di 15 crediti.

Il primo caso è previsto dall’art. 27, c. 2, ultimo periodo del Dlgs 81/2008 secondo cui nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.  

La seconda eccezione è regolamentata dal comma 10 dello stesso articolo in base al quale anche se la patente ha un punteggio inferiore a quindici crediti è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

A tal proposito l’INL richiama le indicazioni già fornite con la circolare 4/2024 che aveva precisato che occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L’INL sottolinea che la predetta eccezione non trova applicazione che per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Invece, in merito alla sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida (applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti) l’INL evidenzia che la predetta percentuale va determinata prendendo a riferimento il singolo contratto sottoscritto contenente il capitolato dei lavori affidati e il costo degli stessi, al netto dell’IVA.

Nel caso in cui non sia stato formalizzato e indicato nel contratto il valore dei lavori, la sanzione viene determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Viene inoltre precisato che gli organi di vigilanza dovranno dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.

A tal proposito la Nota informa che il sistema informativo Vico è stato aggiornato inserendo due nuovi illeciti come di seguito indicato:

- 8108/27/1 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;

- 8108/27/2 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Sia nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di patente sia nel caso in cui questa sia dotata di crediti inferiori a 15, il personale ispettivo provvede ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

Infine, l’Nota prende in esame il regime sanzionatorio applicabile al committente e al responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (anche nei casi di subappalto).

Più precisamente, il committente o il responsabile dei lavori sarà punito (per i lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida sia nel caso in cui la mancata verifica riguarda soggetti privi della patente (o attestazione SOA), sia se la mancata verifica riguarda soggetti in possesso di patente, ma con crediti inferiori a 15. La sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Però tale sanzione non trova applicazione se, dopo l’affidamento dei lavori, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.