Il Ministero del lavoro, con il decreto 11 maggio 2018 (G.U. n. 147/2018), ha regolamentato lo sgravio contributivo riconosciuto alle cooperative sociali che assumono nel 2018, con contratto a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere.

Il provvedimento ministeriale attua l'art. 1, c.220, della L. 205/2017 che prevede che le assunzioni debbano avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, e debbano riguardare donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

L’agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e   contributi   INAIL nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

Resta ferma invece l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Al fine dell’ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali   devono   produrre   la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Le agevolazioni contributive sono riconosciute   dall'Inps   in   base   all'ordine   cronologico    di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse predette.

Il rimborso all’Inps degli oneri derivanti dall'esonero contributivo è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.