L’ENPALS, con la circolare n. 6 del 30 giugno 2010, ha specificato che per usufruire delle sospensioni contributive disposte a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Viareggio i datori di lavoro ed i committenti devono presentare, entro il 1° luglio 2010, apposita domanda.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonché di quelli relativi alla riscossione coattiva dei crediti, e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi riguardano il periodo che va dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010.
Essa opera per i datori di lavoro/committenti privati (oltre che per i lavoratori autonomi artigiani, commercianti, anche del settore agricolo e gli iscritti alla gestione separata INPS) che al 29 giugno 2009 esercitavano un’attività in immobili dichiarati inagibili e/o interdetti all’uso, in virtù dell’Ordinanza del Sindaco di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal Comune di Viareggio.
La sospensione dei termini previsti per l’assolvimento dei versamenti dei contributi previdenziali va riferita ai periodi di paga 29 giugno 2009 - 30 giugno 2010 e comprende anche la quota dei contributi di previdenza ed assistenza a carico dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, tramite i “servizi on-line” accessibili dal portale www.enpals.it per i titolari di PIN rilasciato dall’Enpals, ovvero presentando il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, presso la Sede Enpals di Firenze, competente per territorio.
Presentata l’istanza di sospensione, la riscossione dei contributi avverrà, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010.
Per quanto riguarda gli adempimenti informativi connessi al versamento dei contributi previdenziali, anch’essi interessati dalla sospensione, le denunce contributive on-line, ovvero i file precompilati sulla base del previsto tracciato XML, relative ai periodi oggetto di sospensione potranno essere trasmesse entro il 26 agosto 2010.
L'ENPALS non rimborsa quanto già versato dal datore di lavoro/committente. I datori di lavoro che intendano usufruire della definizione agevolata saranno tenuti a versare le rate entro l’ultimo giorno di ogni mese. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 agosto 2010.