L’INPS, con la circolare 22/05/2019 n.76, ha precisato che le aziende che svolgono, unitamente all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri continuano ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.

E’ necessario però che vengano soddisfatte le due condizioni previste dal comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018: i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

In merito alla prima condizione, precisa l’INPS, è, dunque, necessaria l’assenza di qualsivoglia attività di intermediazione commerciale. Pertanto il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli.

Relativamente alla seconda condizione, il concetto di prevalenza, nel caso di specie, è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Perciò, qualora quest’ultima sia maggiore della quantità destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la condizione di cui alla precedente lettera b) è comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio è inferiore al fatturato dei prodotti propri.

Ne consegue che con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 700, della legge n. 145/2018, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, con la specificazione ed alle condizioni di cui sopra, non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda.

Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, secondo il dettato normativo, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.

Per ciò che attiene alla compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., si evidenzia che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento e non sono ricomprese quelle relative all’attività di vendita al dettaglio. Queste ultime sono invece inserite nel campo “NOTE” del modello D.A.