Versamento dei contributi al Fondo Volo e ricorso alla CIGS
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la risposta n. 75 del 12/10/2009 all'interpello avanzato dall'AVIA, ha precisato che se il datore di lavoro ricorre alla CIGS, non possono continuare ad essere versate sul Fondo di previdenza complementare le quote del contributo obbligatorio destinato al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
In una situazione aziendale normale trova applicazione l'art. 1, cc. 3 e 4, del DLgs 164/1997 che disciplina la possibilità di finanziare il Fondo di previdenza complementare mediante il versamento da parte del datore di lavoro di una quota del contributo obbligatorio destinato al Fondo previdenziale.
Invece in presenza di ammortizzatori sociali, spiega il Ministero del lavoro, il trattamento di integrazione salariale corrisposto al lavoratore non ha natura retributiva, ma previdenziale in quanto il contratto di lavoro viene unilateralmente sospeso ed i relativi periodi di godimento del beneficio non risultano coperti da contribuzione obbligatoria, ma sono oggetto di accrediti di natura figurativa riconosciuti d'ufficio. Più precisamente durante il ricorso alla CIGS sulle indennità integrative non si applica l'aliquota contributiva ordinaria, ma vengono effettuate delle ritenute in misura pari alle aliquote contributive previste per gli apprendisti.
Ne consegue che se il datore di lavoro ricorre alla CIGS, non può trovare applicazione l'art. 1, cc. 3 e 4, del DLgs 164/1997 in quanto viene meno il requisito della contribuzione ordinaria che è il presupposto per effettuare la riduzione dell'aliquota nella misura della quota del contributo da destinare al Fondo di previdenza complementare.
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